37enne rapina cornetti e investe barista: condannato a un anno di carcere

37enne rapina cornetti e investe barista
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“Delitto di gola”: per i giudici è rapina impropria perché non paga e parte in automobile

Scappa dal bar senza pagare il cornetto: è subito condannato per rapina impropria.

Per i giudici della seconda sezione penale della Cassazione, con sentenza pubblicata ieri, 13 aprile 2023, non v’è reato di tentato furto, poiché la busta con le brioches è stata afferrata e la violenza si è comunque perpetrata secondo la previsione dall’art. 628 del codice penale. La banconista non molla il rapinatore e così è subito integrato anche il reato di lesioni dolose. Definitiva, perciò, la condanna a un anno, un mese e cinque giorni di carcere, più una multa di 360 euro. Ma andiamo con ordine.

Usurpazione di dominio sulle brioches

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FONTA-BOSCO
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La vicenda accadeva in un bar di Vicenza ad opera di un trentasettenne in fuga con la propria automobile dopo aver rapinato alcuni cornetti da asporto. La barista, ovviamente, non lo molla: aggrappata allo sportello riesce a non farlo allontanare, preferendo di sacrificare la sua vita piuttosto che mollare i cornetti. Immediatamente identificato e poi querelato. Il caso giudiziario finisce in terzo grado. La sentenza è dura: la norma da applicare non è il tentato furto (perché alla fine i cornetti non lì ha ottenuti…), ma la rapina, che in gergo tecnico – in questo caso – si definisce “impropria”. “Chiunque, per procurare a sé o ad altri” – recita l’art. 628 c.p., comma 1 – “un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona […], s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500”. Ma subito al comma 2 afferma: “Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione […]”. Il trentasettenne “rapina-cornetti” non aveva fatto i conti con la “SuperGirl” del bar vicentino, la quale, una volta aggrappata alla vettura, è rovinosamente caduta a terra. Dalla caduta scaturisce la violenza contemplata dal codice penale, sfumando l’ipotesi del tentativo di furto e integrando – inevitabilmente – quella della rapina impropria, cioè una rapina perfezionata dopo la mera apprensione del bene, senza il conseguimento (prolungato o breve) della disponibilità dei cornetti (ovvero di qualsiasi altra cosa mobile).

Volontà coartata nell’intento mendace

È questa una delle sentenze di legittimità che farà la storia dell’interpretazione. L’imputato, difendendosi, aveva dedotto proprio il tentato furto, ma i giudici immediatamente hanno posto un freno. Scappando con i cornetti, infatti, l’imputato trentasettenne ha compiuto una vera e propria sottrazione invito domino [contro la volontà del proprietario], giacché fingeva di voler pagare e dunque manifestando un intento mendace. Sicché, l’azione del rapinatore non è il prodotto di un consenso carpito con la falsa rappresentazione di una realtà (il pagamento), bensì una effettiva coercizione della volontà della barista. Dunque, quest’ultima è stata indotta a cedere la disponibilità della merce nel suo possesso in attesa di ricevere il pagamento del prezzo. Tuttavia, è rapina impropria perché l’uomo accendeva il motore e partiva trascinandosi dietro l’agile barista.