Incostituzionali le norme che attribuiscono il solo cognome del padre al figlio
La sentenza con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tutte le norme che prevedono l’automatica attribuzione del cognome del padre ai figli nati fuori e dentro il matrimonio, nonché quelli adottivi, sarà depositata nelle prossime settimane.
—
Ora sarà compito del Parlamento regolare tutti gli aspetti connessi alla recentissima decisione.
I motivi di incostituzionalità
I giudici della Consulta, riuniti in camera di consiglio, hanno esaminato oggi, 27 aprile 2022, le questioni di legittimità costituzionale sulle norme che regolano, nell’ordinamento italiano, l’attribuzione del cognome ai figli.
La pronuncia riguarda le disposizioni normative che non consentono ai genitori, di comune accordo, di attribuire al figlio il solo cognome della madre e che, in mancanza di accordo, impongono il solo cognome del padre, anziché quello di entrambi i genitori.
Le norme censurate sono state, dunque, dichiarate illegittime per contrasto con gli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Ebbene, è discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio la regola che attribuisce automaticamente il cognome del padre. Pertanto, onorando il principio di eguaglianza, ma soprattutto nell’interesse del figlio, entrambi i genitori devono poter condividere la scelta sul suo cognome, che costituisce elemento fondamentale dell’identità personale.
D’ora in avanti, il figlio assumerà il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due.
In mancanza di tale accordo resta salvo l’intervento del giudice in conformità secondo i principi dell’ordinamento giuridico.