Cittadino infortunato su scale dissestate: per i giudici basta l’adozione di normali cautele
Il Comune non deve risarcire la caduta sulla scalinata dissestata perché il malcapitato abita lì vicino. Se il danneggiato avesse usato ordinaria diligenza avrebbe evitato il pericolo dei gradini. Così deciso in Roma dalla Corte di Cassazione con sentenza 7173/22.
Il fatto
Il sinistro accadeva con la luce e la visibilità del mattino, permettendo di individuare il gradino dissestato. Rigettata in Appello la domanda di risarcimento danni per la caduta sulla scalinata di collegamento tra due strade. Il giudice non ha ritenuto sussistente il nesso di causalità tra caduta e presenza di un solo scalino rotto, quindi da colpa per cosa incustodita.
Infondato il ricorso anche in sede di legittimità. I giudici di Cassazione hanno dovuto sottolineare l’importanza di una valutazione delle circostanze, ovvero del grado di incidenza causale in sede di responsabilità civile per danni da cosa in custodia. Importante è osservare la condotta del danneggiato – e qui vi è ampia giurisprudenza – ma soprattutto la sua cautela secondo principio di solidarietà.
Inoltre, i giudici hanno colto nel segno, osservando che il danneggiato abitando nelle immediate vicinanze e percorrendo ripetutamente lo stesso percorso in cui è avvenuto il sinistro, non poteva ignorare il pericolo costituito dalla scalinata, che comunque, anche in assenza di dissestamenti, richiede diligenza e prudenza nel percorrerla.