In Campania le mascherine restano obbligatorie anche all’aperto, firmata l’ordinanza. Multe fino a 1000 euro

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Napoli – La notizia era già stata preannunciata ma oggi pomeriggio è arrivata la conferma ufficiale: la Regione Campania, con un’ordinanza appena firmata da Governatore, mantiene l’obbligo dell’uso della mascherina anche nei luoghi all’aperto affollati e sui mezzi pubblici fino al 28 febbraio. Eventuali violazioni saranno punite con sanzioni amministrative da 400 a 1000 euro.

Nel frattempo, l’ordinanza del Governo che prevede l’obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto in tutta Italia è in scadenza il 10 febbraio. A partire da venerdì 11 febbraio, dunque, la mascherina all’aperto non sarà più obbligatoria in tutte le regioni e non soltanto in quelle in zona bianca.

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Stando a quanto dichiarato dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa, tale obbligo non sarà prorogato. Va in controtendenza la Campania che, per altro, rimarrà in zona gialla almeno fino al 27 febbraio.

Nel frattempo, la fobia che ha caratterizzato il periodo delle festività natalizie pare già svanita e non è raro incontrare già in questi giorni nelle nostre strade – più o meno affollate – persone che non indossano la mascherina.
Rimane la solita domanda: riusciranno le Forze dell’Ordine a far rispettare l’Ordinanza regionale?

Il comunicato stampa della Regione Campania:

Il Presidente Vincenzo De Luca ha firmato l’Ordinanza n. 2 del 9 febbraio 2022 contenente ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ecco la parte ordinativa dell’Ordinanza.
Fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica:

1. fatta eccezione per i soggetti esclusi dall’obbligo ai sensi dell’art. 1, comma 3 dell’Ordinanza del Ministro della Salute dell’8 febbraio 2022 (bambini di età inferiore ai sei anni; persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina; persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo; soggetti che stanno svolgendo attività,sportiva), l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all’esterno, resta obbligatorio, sul territorio regionale, in ogni luogo non isolato – ad es. nei centri urbani, nelle piazze, sui lungomari nelle ore e situazioni di affollamento – nonché nelle file, code, mercati o fiere ed altri eventi, anche all’aperto, e nei contesti di trasporto pubblico all’aperto quali traghetti, battelli, navi.

2. Si raccomanda ai soggetti che utilizzano mezzi di trasporto pubblico, di linea e non di linea, di indossare correttamente – a tutela della propria e della altrui sicurezza – i dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutte le aree terminal (ivi compresi banchine, moli e binari) nonché all’ingresso e a bordo dei mezzi di trasporto, durante tutto il tragitto, ferma l’osservanza delle ulteriori disposizioni vigenti per la prevenzione del rischio di contagi.

Scarica l’Ordinanza: https://bit.ly/3J9JU0A.