La nuova pronuncia della Consulta: non c’è condanna penale dopo la sofferenza della multa

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Dopo il 2016 ancora illegittimità per una norma del codice di procedura penale: i risvolti del nuovo giudizio

Dopo la prima – e meno conosciuta – dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’articolo 649 del Codice di Procedura Penale risalente al 2016, oggi ne arriva una nuova, ma su argomento diverso. Stavolta la Corte Costituzionale ha ammesso – con sentenza numero 149/22 che il principio ne bis in idem non sia correttamente “tutelato” nella previsione legislativa penale. Secondo questo antico brocardo (termine giuridico latino ndr) nessuno può essere giudicato una seconda volta per lo stesso fatto dopo aver subito già un primo processo.

Ma, ad onor del vero questo stringato brocardo discende da un altro molto più esteso: bis de eadem re ne sit actio [Che non vi sia azione due volte in ordine alla medesima cosa] ed attiene puntualmente proprio all’art. 649 c.p.p. Dunque, la Corte, adita per il reato previsto dall’art. 171-ter, primo comma, lettera b), della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), ha dichiarato che non può essere cominciato o proseguito un processo penale a carico di una persona che sia già stata sanzionata in via amministrativa per la medesima violazione dei diritti d’autore.

Fatti di Causa: dal provvedimento prefettizio al Tribunale penale

Con ordinanza del 17 giugno 2021, il Tribunale ordinario di Veronasezione penale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 649 cpp, censurando la parte in cui non prevede l’applicabilità del divieto di un secondo giudizio all’imputato cui è già stata irrogata in via definitiva una sanzione amministrativa. La questione, pertanto, di carattere sostanzialmente penale, meritava il dubbio di legittimità in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU).

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Nella fattispecie, il titolare di una copisteria era già stato sanzionato dal Prefetto al pagamento di una sanzione pecuniaria di quasi 6.000 euro per avere fotocopiato abusivamente dei libri di testo. Dal momento che per lo stesso fatto la legge n. 633 del 1941 prevede anche una pena detentiva e una multa, l’interessato era stato rinviato a giudizio davanti al Tribunale. L’accusa – si legge nella sentenza – era quella di avere, a fini di lucro, “detenuto per la vendita e riprodotto abusivamente” presso la propria copisteria, “opere letterarie fotocopiate oltre il limite consentito, in numero pari a quarantanove testi“.

Ebbene, il Tribunale aveva osservato che l’articolo 649 cpp vieta di sottoporre a un secondo giudizio un imputato già assolto o condannato in un altro processo penale, ma non esclude che l’imputato possa essere giudicato penalmente su un fatto per cui sia già stato sanzionato in via amministrativa. Tuttavia, il giudice aveva inviato gli atti alla Consulta, chiedendole di verificare se, in questo caso, la sottoposizione a un processo violasse comunque il diritto al ne bis in idem, sancito dal Protocollo n. 7 alla Convenzione europea.

Diritto: il codice di procedura penale è incompleto

Alla fine, perciò, la Corte ha ritenuto fondata la questione, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 649 cpp là dove non prevede che il giudice pronunci il proscioglimento – o il non luogo a procedere –  nei confronti di un imputato per un delitto in materia di diritto d’autore che, in relazione allo stesso fatto, sia già stato sottoposto a un procedimento amministrativo di carattere punitivo, ormai definitivamente concluso.

La Consulta ha affermato che il diritto al ne bis in idem mira anzitutto a tutelare la persona contro le sofferenze e i costi di un secondo procedimento. Ha quindi riconosciuto  – come si legge poi in un suo comunicato – carattere punitivo alle sanzioni pecuniarie previste in materia di diritto d’autore e ha escluso che tra queste sanzioni e le pene previste per gli stessi fatti esista una connessione sufficientemente stretta da far apparire le due risposte sanzionatorie come una risposta coerente e sostanzialmente unitaria a questa tipologia di illeciti.

La Corte ha peraltro sottolineato che il rimedio così introdotto, pur necessario per evitare la violazione del diritto fondamentale dell’imputato, non basta a rendere razionale il sistema, che consente comunque l’apertura di due procedimenti e il loro svolgimento parallelo. Ha dunque invitato il legislatore a eliminare questa disarmonia, nel quadro di un’auspicabile rimeditazione complessiva dei sistemi di doppio binario sanzionatorio ancora vigenti.

La Consulta sulla duplice insufficienza del 649: la sintesi

Come già ricordato all’inizio, non è la prima pronuncia ad occuparsi della previsione normativa contenuta nell’articolo 649 del Codice di procedura penale. La Corte costituzionale, con sentenza 21 luglio 2016, numero 200, ha dichiarato, infatti, l’illegittimità costituzionale di tale articolo, nella parte in cui – anche in questo caso – esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale. Perciò, giunti fin qui serve sintetizzare il punto della questione e confrontare le due sentenze.

Con la sentenza di oggi, 16 giugno 2022, n. 149, la Corte ha sì precisato che la censura è da ritenersi necessaria solo nella parte in cui non prevede che il Tribunale non debba ritornare a giudicare l’imputato già sanzionato per illecito amministrativo, sicché in violazione dei delitti previsti dall’art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, ma ha fondato un principio nuovissimo, o comunque ha permesso di ravvisare nuovi profili di incostituzionalità. La Consulta, per diritto, non avrebbe potuto occuparsi pure di altre disposizioni a carattere penalistico che contrastassero con il divieto di nuovo giudizio per il medesimo fatto. Interpellata sulla predetta legge, come è giusto, non ha potuto andare oltre. Tuttavia, ha espresso una considerazione notevole, dicendo che la duplicazione di sanzioni – e prima ancora di procedimenti – per la medesima violazione determina sofferenze e costi ingiustificati per la persona interessata.

Con la sentenza del 2016, invece, la Corte ha confermato che l’articolo 649 cpp è in errore nell’escludere che l’imputato possa subire, per una circostanza di fatto, un processo per il medesimo delitto già condannato definitivamente. Cioè, il diritto vivente fino a sentenza costituzionale, escludeva che il fatto fosse il medesimo per la sola circostanza che sussistesse un concorso formale tra i reati oggetto della res iudicata e della res iudicanda. E ancora in questo caso la pronuncia ha fatto valere il celeberrimo e fondamentale ne bis in idem, poiché la legge italiana era evidentemente in contrasto – come stavolta – con la CEDU, precisamente con l’art. 4 del protocollo n. 7, che appunto vieta di procedere nuovamente quando il fatto storico è il medesimo, oltre ogni circostanza fattuale.