Per i ricorrenti vi era anche il pericolo del passaggio di ladri
Collocare dei tubi di acqua, ad esempio, sulla facciata del condominio non viola il decoro architettonico se sono della stessa tinta di colore delle pareti. Difatti, la coincidente colorazione riduce ai minimi termini l’impatto visivo. Questa condotta, per altro, si avvalora qualora vi siano precedenti servitù. Ad affermare questo principio è stata la seconda Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza 7864/22 di giovedì 10 marzo u.s.
La fattispecie
I ricorrenti avevano impugnato la delibera dell’assemblea condominiale con cui si decideva l’installazione di un nuovo impianto per il trasporto dell’acqua potabile. La tesi sottoposta al Tribunale sosteneva che la nuova servitù costituisse un’innovazione vietata poiché contraria al decoro architettonico e, addirittura, alla sicurezza dello stabile. Si adduceva, peraltro, che la condotta avrebbe potuto agevolare l’azione di ladri d’appartamento.
Il tribunale, pertanto, riteneva di accogliere la domanda e ordinare al condominio il ripristino dello stato dei luoghi. La Corte d’Appello ha poi ribaltato la sentenza di primo grado, reputando insussistente la tesi sulla lesione al decoro. Rilevava, tuttavia, la presenza di condotte preesistenti laddove sorgevano le nuove. Inoltre, quanto alla sicurezza il collegio sottolineava la presenza di un dissuasore a punte rovesce in ferro, che rende quanto più difficile il passaggio di eventuali malviventi.
La controversia, infine, è approdata in Cassazione sostenendo, stavolta, che i giudici di merito non potevano ridurre il decoro alle singole facciate dell’edificio, ma alla totalità del fabbricato.
Legittimo il tubo d’acqua ma non il ricorso in Cassazione
Gli ermellini, a questo punto, hanno respinto la domanda, ricordando che l’opera di cui si denunciava l’illegittimità deve rispettare lo stile del fabbricato e non rappresentare una rilevante disarmonia percepibile da qualunque osservatore, specialmente come nel caso di specie in cui l’edificio non gode di particolare pregio artistico.
La Suprema Corte ha tuttavia legittimato l’opera edilizia realizzata nel rispetto dell’architettura del fabbricato, giacché colorata della stessa tonalità. Dunque, sfuggiva al sindacato di legittimità l’esistenza di un danno patrimoniale apprezzabile, che sembrerebbe non essere emerso neppure in sede di legittimità.