La verità giudiziaria sul caso Roggero: tra omicidio volontario, legittima difesa e la retorica distorta della grazia

La verità giudiziaria sul caso Roggero
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Una rapina violenta, una reazione sproporzionata e due morti: il quadro fattuale ricostruito dai giudici

La sentenza n. 19/2025 della Corte d’Assise d’Appello di Torino è stata confermata qualche giorno fa in Cassazione. Oggetto del processo è la vicenda di Mario Roggero, gioielliere di Grinzane Cavour, condannato per omicidio volontario in relazione alla morte di due rapinatori e per tentato omicidio nei confronti del terzo complice.

La ricostruzione dei fatti, fondata sulle immagini delle telecamere interne ed esterne alla gioielleria e dell’Ufficio Postale, è di una chiarezza drammatica. La Corte descrive come, dopo la rapina, i tre malviventi fossero già usciti dal retro del negozio e stessero tentando di salire sull’autovettura per darsi alla fuga. Roggero, armato di un revolver calibro 38 special, li inseguì all’esterno, «in assenza di qualsiasi pericolo per la propria ed altrui incolumità, ma solamente del pericolo di subire un danno patrimoniale», esplodendo più colpi a distanza ravvicinata.

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Il primo rapinatore fu colpito al torace, con un proiettile che penetrò nella cavità toracica, attraversò il diaframma, il sacco pericardico e il ventricolo destro, per poi fuoriuscire dalla regione mammaria sinistra. Il secondo fu attinto alla schiena mentre tentava di fuggire a piedi, con un colpo che trapassò il polmone destro e dilacerò l’atrio destro del cuore. Il terzo, seduto al posto guida, fu colpito alla gamba, dopo che Roggero aveva sparato all’interno dell’abitacolo ad altezza uomo.

La Corte sottolinea che gli spari furono esplosi «a distanza ravvicinata», con traiettorie dirette verso organi vitali, e che l’azione fu caratterizzata da una evidente consapevolezza dell’idoneità lesiva dei colpi.

La dinamica successiva è altrettanto rilevante: Roggero inseguì uno dei rapinatori feriti, lo raggiunse mentre era a terra, gli sferrò «tre calci sul volto» e continuò a puntargli l’arma scarica contro il viso.

La Corte d’Appello conferma integralmente la valutazione del primo grado: non vi era alcuna situazione di pericolo attuale, né per Roggero né per i suoi familiari. La rapina era già conclusa, i rapinatori stavano fuggendo, e l’azione del gioielliere fu una reazione volontaria, consapevole e sproporzionata, diretta a colpire mortalmente i responsabili del furto.

Le questioni processuali: inutilizzabilità, nullità e la tenuta del giudizio di primo grado

La difesa aveva articolato un ventaglio di eccezioni processuali: dalla presunta nullità della costituzione della Corte d’Assise, all’inutilizzabilità delle sommarie informazioni rese dall’imputato e dai familiari, fino alla contestazione delle consulenze tecniche balistiche, autoptiche e informatiche.

La Corte d’Appello affronta ogni doglianza con rigore, evidenziando come nessuna delle eccezioni sia idonea a scalfire la solidità del giudizio di primo grado.

Le sommarie informazioni rese da Roggero non sono inutilizzabili, poiché al momento della loro assunzione non vi erano indizi tali da imporre le garanzie dell’indagato. Le dichiarazioni della moglie e della figlia, pur rese senza avviso della facoltà di astensione, sono state utilizzate solo per contestazioni ex art. 500 c.p.p., senza violare il principio del nemo tenetur se detegere.

Le consulenze tecniche, contestate per presunte violazioni della catena di custodia o dell’art. 360 c.p.p., sono ritenute pienamente utilizzabili: la Corte sottolinea che le attività erano irripetibili e che gli avvisi furono correttamente notificati.

La difesa aveva inoltre invocato un vizio parziale di mente, sostenendo che Roggero fosse in stato di alterazione emotiva tale da incidere sulla capacità di intendere e di volere. La Corte respinge anche questa tesi, rilevando che le consulenze psichiatriche non convergono affatto verso una diagnosi di vizio parziale e che la condotta dell’imputato, lucida e finalisticamente orientata, esclude ogni compromissione significativa delle facoltà cognitive.

La legittima difesa: perché la Corte la esclude in modo netto

Il nodo centrale della vicenda è la legittima difesa, invocata dalla difesa in forma reale, domiciliare e putativa.

La Corte d’Appello è categorica: nessuna forma di legittima difesa è configurabile.

La rapina era terminata. I rapinatori stavano fuggendo. Nessuno di loro stava minacciando Roggero o i suoi familiari. Le immagini mostrano che la moglie e la figlia erano già al sicuro.

La Corte afferma che Roggero «eccedette consapevolmente e volontariamente i limiti della legittima difesa del proprio patrimonio», trasformando un pericolo patrimoniale in una reazione letale.

La difesa aveva sostenuto che l’imputato temesse che la moglie fosse stata presa in ostaggio. Ma la Corte risponde che tale timore non trova alcun riscontro nelle immagini, che mostrano chiaramente la moglie rientrare nel locale mentre Roggero impugnava l’arma.

La legittima difesa putativa è esclusa perché la percezione del pericolo deve essere ragionevole, non frutto di una ricostruzione soggettiva smentita dai fatti.

La Corte conclude che Roggero agì per vendetta immediata, non per difesa.

La retorica della grazia: tra politica, emotività e pericolose distorsioni

La vicenda Roggero è diventata terreno di scontro politico, con una parte della destra che invoca la grazia come se fosse un rimedio alla presunta ingiustizia della condanna.

La richiesta di grazia, tuttavia, ignora la natura efferata del gesto.

La grazia non cancellerebbe la condanna, ma eviterebbe solo la detenzione. Eppure, ciò che preoccupa non è l’eventuale beneficio individuale, ma la narrazione collettiva che si sta costruendo attorno al caso.

Si alimenta l’idea che reagire con violenza armata a un torto subito sia una forma di giustizia. Ma quale giustizia? La giustizia privata, quella che sostituisce la legge con l’istinto, la proporzione con la vendetta, la tutela dei diritti con la sopraffazione.

La retorica della legittima difesa non regge. Roggero non era in pericolo di vita. Non lo erano i suoi familiari. Ha estratto un’arma, ha inseguito i rapinatori, ha aperto il fuoco come se avesse in mano una pistola ad acqua. Un gesto di crudeltà inaudita.

Avrebbe potuto sparare alle gomme dell’auto. Avrebbe potuto intimidirli.

Avrebbe potuto scegliere la proporzione. Ha invece scelto la morte.

Questa è la verità che la politica dovrebbe considerare prima di trasformare un omicidio volontario in un simbolo identitario. A rimetterci sarà la serenità di un Paese già gravemente compresso dall’inciviltà.

La sentenza n. 19/2025 della Corte d’Assise d’Appello di Torino rappresenta, invece, un argine necessario contro la deriva della giustizia emotiva e della legittimazione della violenza privata. La Corte ha respinto ogni tentativo di deformare la realtà, riaffermando i confini della legittima difesa e ribadendo che la reazione armata di Roggero fu un atto volontario, consapevole e letale, privo di qualsiasi giustificazione giuridica.

In un clima politico che tende a trasformare i casi giudiziari in bandiere ideologiche, è fermo in sentenza il principio di giustizia come metodo e non come emozione. Non si pieghi dunque la legge alla retorica del momento.