L’acquisto a titolo originario di un bene. In particolare l’Usucapione

L’acquisto a titolo originario di un bene. In particolare l’Usucapione
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Con l’usucapione si può procedere all’acquisto della proprietà a titolo originario e ciò avviene allorquando esiste il possesso continuativo di un bene per un determinato periodo di tempo. Il possesso protratto per un certo periodo di tempo richiede il decorso di 20 anni per gli immobili e 10 anni per i mobili, ma in casi specifici il possesso necessario ad usucapire può protrarsi per un periodo di tempo inferiore.

Secondo l’art.1158 c.c. l’usucapione ordinaria è quella che si compie quando il possesso di un bene immobile si protrae in modo continuato per venti anni.

L’art. 1161 c.c. stabilisce che per i beni mobili è necessario invece un termine decennale salvo a tornare ad essere di venti anni se il possesso non sia avvenuto in malafede.

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Esiste poi l’usucapione abbreviata per cui il nostro legislatore ha previsto una serie di ipotesi in cui l’usucapione si compie in tempi ridotti rispetto all’usucapione ordinaria. Come ad esempio per gli immobili, è prevista l’usucapione decennale se il possesso del bene è stato acquistato in buona fede “in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto” (art.1159 c.c.).

Altro esempio peculiare all’interno della categoria delle usucapioni abbreviate, introdotta dalla legge del 10 maggio 1976 n. 346, al fine di dedicare una disciplina apposita alla piccola proprietà rurale, è l’usucapione di terreno agricolo (fondo rustico), contemplata dall’art. 1159 bis c.c., ritenendo sufficiente il possesso protratto per 5 anni dalla data della trascrizione del titolo. La giurisprudenza ha precisato che il fondo, oltre ad essere iscritto al catasto terreni, deve, altresì, essere concretamente destinato ad attività      agricola.

Per l’usucapione è fondamentale una prova certa circa l’inizio del possesso, non essendo possibile far riferimento al “tempo immemorabile” (cfr. Trib. Cassino n. 823/2011) e le testimonianze vanno valutate con estrema attenzione poichè l’usucapione interferisce su un diritto fondamentale del nostro ordinamento che è il diritto della proprietà. Restano esclusi dall’usucapione i beni demaniali e del patrimonio statale o comunque pubblico. Sono, invece, usucapitili i beni che afferiscono al patrimonio indisponibile dello Stato o di altri Enti Pubblici, a patto che, secondo quanto previsto dall’art. 828 c.c., la loro destinazione tipica non venga mutata dal possesso stesso.

Ai fini dell’usucapione il possesso dovrà essere “inequivoco”, certo ed inidoneo a far sorgere da parte dei terzi l’idea che il soggetto ha l’intenzione di porre in essere un’attività corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà  sul bene si deve possedere “uti dominus” ossia come se si fosse proprietari o come se si stesse esercitando un altro diritto reale (ad esempio una servitù di passaggio) e deve essere acquistato in modo pacifico (non deve essere stato acquistato in modo violento o clandestino) oltre ad essere continuo ed ininterrotto nel tempo.

Per ulteriori approfondimenti: Studio Legale Civile & Penale Avv. Paolo Saracco