La velocità di un veicolo deve essere rilevata tramite uno strumento elettronico (autovelox) che deve essere sottoposto alle necessarie verifiche di funzionalità e taratura al fine di poter garantire la precisione della rivelazione della velocità e risulta non utile ai fini della regolare constatazione la semplice produzione del certificato di messa in opera e di controllo.
Questo è quanto stabilito dalla Cassazione, seconda sezione civile, n.10464/2020 che a seguito di ricorso di un conducente che aveva proposto querela di falso avverso un verbale di accertamento della Polizia Municipale.
Il Giudice di prime cure aveva dichiarato che la rivelazione effettuata dagli agenti con strumento elettronico del tipo Velomatic 512, che consente la rilevazione della trasgressione solo al transito del veicolo autore dell’infrazione, nessuna previsione impone di indicare nel verbale di accertamento i risultati della taratura dell’apparecchio utilizzato per il rilevamento della velocità, considerando irrilevante la taratura rispetto alla correttezza del rilevamento e ritenendo sufficiente la funzionalità del surriferito strumento con il semplice certificato di messa in opera e controllo.
Il Giudici della Suprema Corte, che confermano una precedente sentenza del 2015 la n.113 della Corte Costituzionale, avente effetto retroattivo ed applicabile per tale motivo anche ai giudizi pendenti, ritengono che l’art.45, sesto comma, del Codice della Strada prevede la verifica periodica della funzionalità degli autovelox e la loro taratura.
Pertanto, è risultata decisamente errata la sentenza impugnata in quanto ha ritenuto irrilevante la taratura rispetto alla correttezza del rilevamento valutando la sufficienza del solo certificato di messa in opera e di controllo.
Gli ermellini, quindi, hanno sancito che il giudice è sempre tenuto all’accertamento delle verifiche di funzionalità e taratura degli apparecchi di rilevazione della velocità nel momento in cui viene contestata l’affidabilità dell’autovelox (anche in Cassazione n.24757/2009).
Per ulteriori approfondimenti: Studio Legale Civile & Penale Avv. Paolo Saracco