Il nostro legislatore con l’art.388 del codice penale ha inteso tutelare da un lato l’autorità delle decisioni giudiziarie, dall’altro l’interesse del privato a favore del quale è stato emesso il provvedimento o la sentenza del giudice. In tal senso il surriferito articolo punisce chiunque ponga in essere una serie di comportamenti al fine di sottrarsi all’adempimento degli obblighi stabiliti mediante un provvedimento dell’autorità giudiziaria, c.d. mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.
Con sentenza n. 58413/18 Cassazione penale si è ribadito che il presupposto della punibilità di tale reato è l’esistenza di un obbligo già accertato o in corso di accertamento in sede giurisdizionale e comunque è ritenuta sufficiente la provvisoria esecutività del provvedimento.
Il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice può essere diviso in diversi gruppi a seconda della condotta.
Il comma 1 dell’art. 388 c.p. sanziona coloro i quali pongano in essere atti fraudolenti o simulati.L’atto fraudolento si verifica quando un qualunque soggetto commette delle azioni, con volontà e coscienza, che impediscano l’applicazione della sentenza del giudice.
Al comma 2 è sanzionata la condotta elusiva: l’elusione consiste in una vera e propria omissione, al fine di non adempiere a quanto previsto da un ordine del giudice. Anche in questo caso l’elusione deve essere comunque giudicata come voluta e cosciente.
Violazione di un ordine di riservatezza, prevista dall’art. 388 c. 4 c.p.
Sottrazione, soppressione, distruzione, dispersione, deterioramento di cosa sottoposta a pignoramento, ovvero a sequestro giudiziario o conservativo (comma 5).
L’art. 388 c.p. prevede la pena della reclusione fino a tre anni, ovvero la multa da euro 103 a euro 1.032, per i soggetti che compiono atti simulati o fraudolenti sui propri beni o su beni altrui, per coloro i quali eludono l’ordine di protezione o l’esecuzione di un provvedimento che prescrive misure inibitorie o correttive a tutela dei diritti di proprietà industriale. Altresì è punito con la medesima pena chi viola un ordine di riservatezza.
Diversa è la pena a cui soggiace chi sottrae, sopprime, distrugge disperde o deteriora cose proprie o altrui, sottoposte a pignoramento o sequestro. In questo caso la reclusione può essere comminata fino a 1 anno, con la multa fino ad euro 309,00.
Tuttavia, se la cosa è affidata alla custodia di un terzo soggetto, questi risponde con la pena della reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da euro 51 a 516.
Il custode di un bene sottoposto a pignoramento o sequestro che rifiuta, omette o ritarda un atto dell’ufficio, è punito con la reclusione fino ad un anno ovvero con la multa fino ad euro 516. La medesima pena si applica al debitore o all’amministratore di società debitrice che omette di rispondere all’Ufficiale Giudiziario entro 15 giorni, ovvero fornisce falsa risposta, in merito ai beni o ai crediti pignorabili.
Per ulteriori approfondimenti: Studio Legale Civile & Penale Avv. Paolo Saracco