Quando su Facebook si incorre nel reato di diffamazione

Quando nei social network si incorre nel reato di diffamazione
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All’imputato l’onere di provare la sostituzione di persona se la polizia lo identifica col solo nickname

Ben due sentenze della Suprema Corte di Cassazione hanno recentemente condannato due soggetti per diffamazione a mezzo social network. Nella prima, il caso di legittimità è stato sollevato sull’identificazione del colpevole attraverso il nickname del profilo Facebook; nel secondo, i giudici hanno confermato le offese e condannato al risarcimento anche se non erano stati fatti i nomi. Ma andiamo con ordine.

Ai fini della condanna per diffamazione su Facebook è sufficiente il nome del profilo social senza dover identificare l’indirizzo Ip. Il titolare dovrà poi dimostrare una eventuale sostituzione di persona o l’uso illecito del suo profilo Fb. Questo ciò che si legge nella sentenza della quinta sezione penale numero 4239/22, con cui si respinge il ricorso di un uomo imputato per aver oltrepassato il limite criticando un “amico fb” su questioni politiche.

La critica politica lesiva dell’altrui dignità

FONTA-BOSCO
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Per gli ermellini è giustissimo l’impianto accusatorio, perché non v’è dubbio alcuno che pure su internet si possa consumare il delitto di diffamazione, peraltro integrando l’ipotesi aggravata di reato. Il terzo comma dell’articolo 595 del Codice penale dice espressamente: “Se l’offesa è recata… con qualsiasi altro mezzo di pubblicità”, ebbene i social sono uno strumento col quale si raggiunge un numero indefinito di soggetti, ovvero una vasta platea sufficiente ad apprendere frasi lesive dell’altrui dignità e moralità.

Dunque, su base indiziaria può avvenire la condanna per questo crimine, specie a fronte della “convergenza, pluralità e precisione” dei dati quali il movente, l’argomento del dibattito online, il rapporto tra le parti, la provenienza del post dal “profilo” dell’imputato con nickname corrispondente alla sua identità anagrafica, rendendo superfluo l’accertamento dell’indirizzo Ip (Internet Protocol). Non è stato possibile, infatti, non notare l’assenza di una denuncia per sostituzione di persona, nota anche come furto d’identità, che avrebbe potuto scagionare l’imputato e chiudere il procedimento in un nulla di fatto.

In casi come questi, dove la discussione politica scende anche nella critica, solitamente si esclude la diffamazione, ma stavolta, formulando critiche oltremodo lesive dell’integrità e personalità del soggetto politico si è caduti in un profondo burrone giudiziario.

Diffamazione aggravata per chi offende senza fare nomi

I problemi con la legge sorgono finanche quando non si dice di chi si sta parlando. Nell’immaginario collettivo, infatti, sembra che parlare di un amico con altri amici senza dire il suo nome possa esimerci da una condanna penale. Ma non è assolutamente così! Se dal contesto possiamo capire di chi si sta parlando allora scatta il temutissimo reato di cui al succitato articolo 595 cp.

La Cassazione, con sentenza n. 10762/22, a distanza di circa un mese dal precedente caso esaminato, ha respinto un altro ricorso proposto, stavolta, da una donna che aveva scritto offese gravi su una conoscente. È giusto – si dice – quanto rilevato dai giudici di merito, sia nel primo che nel secondo grado, poiché il “nanismo” della persona offesa, è stato oggetto di commenti denigratori. A far scattare il reato è stato proprio il riferimento, sempre in termini sprezzanti, che aggravava lo status quo della vittima, escludendo l’ipotesi di semplici riferimenti estetici e fisici solitamente non ascrivibili a reato.

Nel caso di specie, però, non è mai stato scritto il nome della “nana”, ma è bastato il riferimento dell’imputata ad un incontro tenutosi con lei in determinate circostanze e in un certo periodo a far capire di chi si stesse parlando. Perciò, la donna è stata condannata agli effetti civili, sicché il reato s’era ormai prescritto. Non dovrà ora scontare la pena di reclusione da sei mesi a tre anni, basterà risarcire il danno patito per chiudere definitivamente questa triste ennesima vicenda giudiziaria.