Novità sui controlli dell’Agenzia delle Entrate. Per la Consulta le sanzioni devono essere proporzionate

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Infondato il dubbio costituzionale, ma i Giudici bacchettano l’Ente di riscossione

Anche per le sanzioni amministrative tributarie vale il principio di proporzionalità. A dirlo è la Corte Costituzionale in un comunicato del marzo scrorso. L’art. 7 del d.lgs. n. 472 del 1997, prevedendo la possibilità di ridurre le sanzioni fino a dimezzarle, si pone come «una opportuna valvola di decompressione – si legge nella decisione della Consulta – che è atta a mitigare l’applicazione di sanzioni» che «strutturate per garantire un forte effetto deterrente al fine di evitare evasioni anche totali delle imposte, tendono a divenire draconiane quando colpiscono contribuenti che invece tale intento chiaramente non rivelano».

È comunque infondato il dubbio di incostituzionalità sollevato nel procedimento di un contribuente che dapprima aveva dimenticato di formulare la dichiarazione dei redditi e poi ha dichiarato e pagato in ritardo.

Omette la dichiarazione e versa in ritardo le imposte

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È la sentenza n.46 depositata il 17 marzo scorso dal redattore Luca Antonini, con cui la Corte costituzionale ha deciso la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Bari, fra l’altro, sull’art. 1, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 471 del 1997, che prevede: «nei casi di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250».
Nella fattispecie del giudizio innanzi al tribunale speciale si era «in presenza di un contribuente che sì ha omesso di presentare la dichiarazione dei redditi relativa al regime fiscale del consolidato, ma, da un lato, ha tempestivamente presentato» – motiva la Consulta – «la propria dichiarazione, in tal modo esponendosi inequivocabilmente ai controlli dell’Agenzia delle Entrate, e, dall’altro, ha comunque interamente versato, sebbene in ritardo, ma prima di aver ricevuto qualsivoglia avviso di accertamento, le imposte dovute».

Riduzione fino al dimezzamento della sanzione

Per i giudici non è fondata la questione sulla base di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 7, nella quale, «come del resto da tempo auspicato dalla dottrina, il comma 4 non venga letto atomisticamente, ma in rapporto con il comma 1 del medesimo art. 7 del d.lgs. n. 472 del 1997». In questi termini, infatti, il perimetro di applicazione del comma 4 viene dilatato, considerando, tra le «circostanze» che possono determinare la riduzione fino al dimezzamento della sanzione, quanto indicato nel comma 1 di tale articolo, e in particolare la condotta dell’agente e l’opera da lui svolta per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze. Tale interpretazione «fornisce maggiore chiarezza ai criteri di determinazione delle sanzioni in esso stabiliti», e va «applicata al sistema delle sanzioni tributarie» dall’Agenzia delle Entrate o in sede contenziosa, a prescindere dall’istanza di parte.