Gli articoli. 404 ss., 433, 441, 443 cod. civ. artt. 570, 591 cod. penale regolano gli obblighi di coloro che debbano corrispondere gli alimenti nonché i doveri morali e come sono regolati i rapporti con l’assistenza pubblica.
In particolare tali obblighi familiari di persone incapaci si distinguono tra doveri materiali e doveri morali.
1) Obbligo alimentare
Il prestare aiuto economico alla persona incapace da chi è legato da particolari vincoli familiari. Essi sono il vitto, alloggio, cure mediche, e i doveri civili, collegati ai bisogni di natura morale e sociale. Rappresenta un vincolo di solidarietà familiare fondato sul principio della vicinanza e dell’intimità dei rapporti familiari.
L’art. 433 cod. civ. per tali obblighi alimentari prevede: il coniuge; i figli legittimi o legittimati o naturali e adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali; i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.
L’ultimo posto nel surriferito articolo è occupato dai fratelli e dalle sorelle, e ciò è regolato dall’’art. 439 c.c. che statuisce che tra fratelli e sorelle gli alimenti sono dovuti solo nella misura dello stretto necessari.
2 Concorso degli obbligati
«Se più persone sono obbligate nello stesso grado alla prestazione degli alimenti, tutte devono concorrere alla prestazione stessa, ciascuno in proporzione delle proprie condizioni economiche».. quanto prevede l’art. 441 c.c., ed al comma 1, prescrive che: In caso di concorso tra più obbligati viene ribadito il principio della proporzionalità della prestazione alimentare alle condizioni economiche degli obbligati. Ne deriva che ciascun obbligato sarà chiamato a corrispondere l’importo relativo alla sua quota, senza poter essere condannato al pagamento di una quota altrui.
3) Modalità di somministrazione
Chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento deve ricevere gli alimenti che sono assegnati in proporzione al bisogno di chi li chiede ed in base alle condizioni economiche dell’obbligato a corrisponderli (art. 438 c.c.). In caso di mutamento delle condizioni economiche di chi somministra o di chi riceve gli alimenti, l’autorità giudiziaria può provvedere per la cessazione, riduzione, aumento, secondo le circostanze (art. 440 c.c.).
L’obbligo alimentare si può adempiere, mediante assegno periodico ovvero accogliendo e mantenendo nella propria casa colui che ne ha diritto (art. 443 c.c.). L’autorità giudiziaria può intervenire a determinare il modo di somministrazione, e quindi, secondo alcune interpretazioni, eventualmente prevedere che il soggetto obbligato, anche contro la sua volontà, accolga in casa il congiunto che ne ha diritto.
4) Gli obblighi familiari e l’assistenza sociale degli anziani
Ai sensi dell’art. 2 Cost., tutti i cittadini hanno un obbligo di solidarietà anche se le funzioni assistenziali spettano allo Stato. Il dovere primario resta tuttavia in capo ai familiari.
5) Obbligo dei familiari nei confronti dell’incapace
La famiglia ha come dovere essenzialmente morale la cura dell’incapace. Si tratta quindi di un’obbligazione naturale, non c’è, in altre parole, un obbligo giuridico (salvo, ad esempio, nei confronti dei figli maggiorenni portatori di handicap grave).
6) Amministrazione di sostegno
Per la cura degli interessi personali e patrimoniali dei soggetti con limitata autonomia, non in grado di provvedere ai propri bisogni anche solo temporaneamente, esiste l’amministratore di sostegno, introdotto con la L.6/2004. Viene nominato dal Giudice Tutelare su ricorso.
L’amministratore può essere scelto dallo stesso beneficiario o dal giudice tutelare che dovrà preferire, ove possibile, il coniuge, il convivente, il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado. Differentemente potrà essere scelto un soggetto esterno alla famiglia, come, ad esempio, un avvocato.
8) Rilevanza penale della violazione degli obblighi gravanti sui familiari delle persone con limitata capacità e autonomia
L’art. 570 cod. pen. dall’art. 570 c.p. punisce chi fa mancare ai discendenti di età minore, gli inabili al lavoro, gli ascendenti e il coniuge non legalmente separato i mezzi di sussistenza. Mezzi di sussistenza sono cosa diversa dagli alimenti (art. 433 c.c.): riguardano infatti ciò che è strettamente necessario alla vita, a prescindere dalle condizioni sociali degli aventi diritto, come il vitto, l’abitazione, i medicinali. Nella nozione di alimenti rientra, invece, oltre a tutto ciò che attiene ai mezzi di sussistenza, anche ciò che è soltanto utile alla condizione dell’alimentando e proporzionale alla disponibilità dell’obbligato.
Per ulteriori approfondimenti: Studio Legale Civile & Penale Avv. Paolo Saracco