Dai fumi della friggitoria al banco dei giudici
Una friggitoria nel centro storico di Lazise, sul Lago di Garda, è stata al centro di un contenzioso che ha attraversato tre gradi di giudizio e ha sollevato un tema tanto quotidiano quanto giuridicamente complesso: quando gli odori di cucina diventano reato?
Il caso nasce nel 2018, quando alcuni residenti lamentano le esalazioni provenienti dall’attività commerciale, ritenute insopportabili e tali da compromettere la vivibilità delle abitazioni vicine. Il Tribunale di Verona, in primo grado, condanna il titolare della società per il reato di “getto pericoloso di cose” (art. 674 c.p.), infliggendo un mese di ammenda e disponendo il risarcimento dei danni alle parti civili.
La Corte d’appello di Venezia ribalta la decisione: assoluzione per insussistenza del fatto, ritenendo che l’attività fosse regolarmente autorizzata e che non vi fosse prova sufficiente del superamento della “normale tollerabilità” prevista dall’art. 844 c.c. Le parti civili ricorrono in Cassazione, contestando la mancata valutazione di una perizia tecnica e il travisamento delle testimonianze.
Il nodo giuridico
La Terza Sezione penale della Cassazione, con sentenza del 29 ottobre scorso, ha rigettato i ricorsi delle parti civili, confermando l’assoluzione.
Il punto centrale riguarda la distinzione tra attività autorizzata e non autorizzata. La giurisprudenza chiarisce che se l’attività è priva di autorizzazioni, il criterio da applicare è quello della “stretta tollerabilità”; se invece l’attività è autorizzata e rispetta i limiti imposti, il parametro è quello della “normale tollerabilità”, più elastico e legato alle condizioni dei luoghi.
Nel caso di Lazise, la friggitoria risultava conforme alle norme e non erano state rilevate violazioni da parte del Comune, dei NAS o di altri enti. Pertanto, per la Cassazione, non si poteva configurare il reato, che ha carattere residuale rispetto alla tutela civilistica.
La Corte ha inoltre sottolineato che il documento prodotto dalle parti civili – una valutazione dell’impatto olfattivo redatta su incarico del Comune – aveva natura meramente valutativa e non poteva essere considerato prova decisiva. Quanto alle testimonianze, i giudici hanno ritenuto legittimo il prudente apprezzamento della Corte d’appello, che aveva valutato l’interesse contrapposto dei testimoni.
La residualità della tutela penale
La sentenza richiama un principio consolidato: la tutela penale è residuale rispetto a quella civile. In materia di immissioni olfattive, la sanzione penale scatta solo quando le emissioni superano la normale tollerabilità e non sono giustificate da esigenze produttive regolarmente autorizzate.
La Cassazione ha ricordato che l’art. 844 c.c. impone al giudice di contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Non basta dunque dimostrare che gli odori siano fastidiosi: occorre provare che superino i limiti della normale convivenza, tenendo conto del contesto. Nel caso di specie, la friggitoria operava in una località turistica, dove la presenza di attività di ristorazione è fisiologica e socialmente accettata.
Tra vita quotidiana e diritto
La vicenda di Lazise dimostra come anche un tema apparentemente banale – gli odori di fritto – possa diventare terreno di scontro giuridico. La Cassazione ha chiuso il caso ribadendo che la giustizia penale non può trasformarsi in uno strumento di regolazione della normale convivenza civile, se non in presenza di violazioni gravi e accertate.
Per i cittadini, resta la possibilità di agire in sede civile per ottenere risarcimenti o inibizioni, ma la soglia per configurare un illecito penale è più alta. In definitiva, la sentenza segna un confine chiaro: la cucina può disturbare, ma non sempre può diventare un crimine.








































