Richiesta alcoltest sanitario: obbligo di avvisare della facoltà di farsi assistere da un difensore

Richiesta alcoltest sanitario, obbligo di avvisare che si ha la facoltà di farsi assistere da un difensore
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Il Tribunale di Belluno con sentenza n. 54 del 2021 ha chiarito che le Forse dell’ordine allorquando richiedono ai sanitari di sottoporre a prove ematiche per alcoltest un soggetto ricoverato a seguito di un incidente stradale, a pena di nullità dell’accertamento, devono allo stesso dare avviso, quale persona indagata, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ex art. 114 disp. att. del codice di procedura penale. In mancanza di tale avviso, l’accertamento dovrà ritenersi nullo e risulterà impossibile stabilire la colpevolezza del conducente.

In particolare la sentenza narra: “la mancanza della prova dell’avviso ad essere assistito da un difensore determina una nullità dell’accertamento, che non consente una pronuncia di colpevolezza nei suoi confronti“.

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E’ costante anche la Giurisprudenza in tal senso espressa dalla Suprema Corte sullo stesso argomento (vedi Cass. n. 34886 /2015). “l’effettuazione dell’alcoltest da parte dei sanitari di una struttura nella quale il soggetto sottoposto all’esame sia stato ricoverato subito dopo un incidente stradale presuppone, a pena di nullità di ordine generale a regime intermedio, il previo avviso allo stesso, quale persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen., se trattasi di attività compiuta esclusivamente in conseguenza di richiesta della polizia giudiziaria, e non, invece, nell’ambito di un protocollo medico-terapeutico

il Tribunale di Belluno anche se dalla deposizione dell’agente di P.G. intervenuto sul posto si rilevasse l’ubriachezza dell’imputato, senza un valido alcoltest non si puo’ confermare la fattispecie contestata, ovvero ricorra la sanzione amministrativa di cui alla lett. a) dell’art. 186 del Codice della Strada.

La Cassazione ha precisato che l’obbligo di avviso di farsi assistere dal difensore opera anche in caso di rifiuto da parte dell’interessato di sottoporsi all’accertamento.

Anche la recente sentenza n. 8862/2020, della Suprema Corte ha confermato il prevalente orientamento secondo cui la polizia giudiziaria debba dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi dell’art. 356 c.p.p. e art. 114 disp. att. c.p.p., “non soltanto ove richieda l’effettuazione di un prelievo ematico presso una struttura sanitaria ai fini dell’accertamento del tasso alcolemico (ossia al di fuori degli ordinari protocolli di pronto soccorso), ma anche quando richieda che tale ulteriore accertamento venga svolto sul prelievo ematico già operato autonomamente da tale struttura a fini di diagnosi e cura (cfr. Cass. 11722/2019 e n. 27490/2019)”.

In definitiva “l’ipotesi in cui non c’è necessità di dare l’avviso è solo quella in cui gli stessi sanitari abbiano ritenuto di procedere per l’accertamento del tasso alcolemico e la p.g. rivolga una richiesta sostanzialmente inutile o si limiti ad acquisire la documentazione dell’analisi“. (Fonte Cassazione)

Per ulteriori approfondimenti: Studio Legale Civile & Penale Avv. Paolo Saracco