Condannata la Srl che ha riparato la servitù di passaggio
Solo il proprietario di un fondo dominante può effettuare lavori di manutenzione, addizione ecc. Non poteva farlo la Srl che ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello. Ebbene, i giudici di Palazzo dei Marescialli hanno ribadito un concetto fondamentale. Pertanto, a norma dell’art. 1069 del Codice civile, è il proprietario del fondo dominante l’unico legittimato ad effettuare le opere necessarie per la conservazione della servitù.
Non possono esercitare questa facoltà terzi, locatari, affittuari o comodatari, pur aventi un interesse alla buona conservazione della servitù. Tutti questi soggetti dovranno rappresentare la necessità dell’intervento al proprietario del fondo dominante, cui sono legati in virtù di un rapporto obbligatorio.
Fatto e Diritto
L’art. 1069 Cod. Civ. afferma: “Il proprietario del fondo dominante, nel fare le opere necessarie per conservare la servitù, deve scegliere il tempo e il modo che siano per recare minore incomodo al proprietario del fondo servente”. Da questo primo comma apprendiamo subito che solo il proprietario è titolato a svolgere lavori d’ogni genere.
Cosicché, la proprietaria di un ponticello sul quale una Srl che esercita servitù di passaggio ha ritenuto opportuno svolgere opere di manutenzione contro il deterioramento del bene, ha chiesto al Tribunale in primo grado la dichiarazione di illiceità e abusività dell’opera con condanna al risarcimento.
La prima pronuncia è stata di rigetto, così la vicenda è finita in Appello dove la proprietaria ha ottenuto le proprie ragioni, confermate poi dalla Cassazione. I supremi giudici – come detto -, riprendendo il dettato normativo, hanno ribadito che la Srl avrebbe dovuto chiedere prima il permesso alla proprietaria del fondo dominante e poi fare i lavori.
Dunque, lapalissiano che qualora la proprietaria si fosse rifiutata di svolgere i lavori, a quanto pare necessari ed urgenti in questo caso, la Srl avrebbe potuto chiedere al giudice di imporre i lavori. Il comma 2 della norma richiamata, non a caso, dispone che il proprietario “deve fare le opere a sue spese, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo o dalla legge”. Prevedendo, ancora, al comma successivo, che “Se però le opere giovano anche al fondo servente, le spese sono sostenute in proporzione dei rispettivi vantaggi”.