Stop al cappotto termico al 110%: serve l’unanimità del condominio

Stop al cappotto termico, serve l’unanimità del condominio
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Sospesa la delibera: può esserci alterazione del decoro architettonico

Sospesa la delibera condominiale in cui si approva a maggioranza qualificata il cappotto termico da installare con Superbonus. Basta l’impugnativa di un solo condomino. Per la tredicesima sezione civile del Tribunale di Milano va accertato il divieto di innovazione di cui all’ultimo comma dell’articolo 1120 del Codice civile. Serve, dunque, l’unanimità per modificare le parti esterne e non inficiare sul decoro architettonico.

Il fatto

Il Tribunale ha accolto la richiesta di sospensione ex art. 1137, IV comma, C.c. della delibera che approvava i lavori condominiali col beneficio statale di oltre 33 milioni di euro. L’opera comprendeva anche la sostituzione del rivestimento delle facciate con un materiale diverso da quello usato e ampiamente diffuso nel milanese, che costituisce una peculiarità estetica.

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Non si tratta, invero, di modificare tonalità di colorazione delle facciate o, tuttalpiù, il materiale di ultima generazione: il caso di specie consisteva in un “danno” al gusto o meglio, al buon gusto dell’occhio, potremmo dire. La tinta – stando all’attore di causa – nuoce terribilmente all’abbinamento col resto del fabbricato. Insomma le innovazioni in cantiere avrebbero un forte impatto visivo, che stona terribilmente con il contesto in cui si inserisce il fabbricato.

Perciò, il giudice non poteva rifiutare lo stop giudiziario e il motivo è il seguente: sussiste indiscussamente il fumus boni iuris e quindi il periculum in mora, ossia la verosimiglianza o la probabilità dell’esistenza di un diritto, pur mancando un accertamento definitivo, tale da evitare pregiudizi sul diritto vantato. Nel processo civile, infatti, questa è una situazione sufficiente, ma anche necessaria per ottenere la tutela cautelare allo scopo di evitare che il tempo necessario per l’accertamento pieno del diritto renda infruttuosa o tardiva la tutela stessa. Ad esempio, il diritto del ricorrente in questa vicenda giudiziale poteva valere tardivamente in giudizio rispetto al compimento dell’opera: si sarebbe svegliato la mattina e ritrovato a lavori terminati senza poter fare più di tanto.

Il problema, adesso, sorge per il condominio. Sì, potrebbe incorrere nella perdita del beneficio fiscale qualora la sentenza di merito rilevasse la sussistenza delle ragioni di parte attorea. Ecco, perciò, intravedere il pericolo finanche per la responsabilità nelle obbligazioni pecuniarie ormai maturate nei confronti della ditta appaltatrice. Quindi d’ora in avanti bene attenti a scegliere il Super Bonus, onde evitare che qualcuno in separate sedi manifesti il suo dissenso e blocchi i lavori per tutti.