Problema di comune prudenza. Cosa bisogna sapere quando si cammina a piedi dove sfrecciano le automobili
Sei tanto sicuro che il Codice della Strada debba essere osservato solo dai conducenti di veicoli a motore? In realtà non è affatto così. Anche i pedoni e i ciclisti hanno il dovere di rispettare le regole della strada per la loro e l’altrui incolumità.
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Recentemente due sentenze, una di merito e l’altra di legittimità, hanno seriamente punito due pedoni, entrambi finiti in ospedale – seppur in luoghi e momenti diversi – perché investiti da un’automobile e gravemente feriti. Ma andiamo con ordine per capire quali siano le responsabilità dei pedoni e cosa pensano i giudici delle rispettive condotte dei due soggetti in esame.
Concorso di colpa al pedone fuori dal marciapiede
Con la sentenza numero 1288/21 il Tribunale di Civitavecchia ha accertato la responsabilità del conducente che ha investito un pedone, ma ha altresì riconosciuto il concorso di quest’ultimo nella vicenda. Scatta, infatti, il concorso di colpa paritario per il pedone investito, poiché non camminava sul marciapiede, bensì lungo la strada nel senso di marcia dei veicoli e, per di più, in condizioni di difficile luminosità.
Dunque, i giudici, dando per provata la dinamica del fatto, hanno dovuto riconoscere la violazione dell’articolo 190, primo comma, del Codice della Strada, che recita: “I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l’obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione”.
Il pedone, tuttavia, non osservando questa prescrizione ha cagionato per sé il danno: circolava nel senso di marcia del mezzo che lo ha investito (il colpo è arrivato alle spalle). Perciò, l’automobilista risulta responsabile per aver investito il pedone e questi, dal canto suo, responsabile per aver generato il sinistro contravvenendo alle regole di condotta a tutela della sicurezza.
Escluso il concorso di colpa se il pedone spunta all’improvviso
Non capita certo tutti i giorni che un pedone sbuchi da dietro un’aiuola e si butti sotto un’automobile, eppure i protagonisti di questa vicenda giudiziaria possono dire di averlo visto. I giudici della sesta sezione civile della Cassazione, con ordinanza numero 8940/22 hanno escluso il concorso di colpa dell’automobilista che ha investito il pedone apparso con fare mistico.
Nessuna responsabilità, dunque, per il conducente che vede sbucare all’improvviso il danneggiato davanti alla sua macchina senza poter evitarlo con manovre d’emergenza, neanche fosse Dominic Toretto in Fast and Furious.
Dall’incidente è sopraggiunta un’invalidità del 95 per cento al pedone investito e che pertanto chiedeva oltre 700 mila euro per i danni. Il no dei giudici è ampiamente motivato dalla fattispecie dell’evento: provenendo dalla vegetazione di un’aiuola spartitraffico e immettendosi immediatamente su strada in condizioni di buio, non ha permesso che il conducente lo vedesse per tempo. La responsabilità del guidatore è stata esclusa, peraltro, a seguito di un’applicazione oltremodo meticolosa della legge, oltre che dei fatti.
Risulta sì necessario che l’automobilista rispetti le regole della circolazione su strada, ma di contro non basta che il pedone cammini al di fuori delle strisce per superare presunzioni sfavorevoli al conducente: è stato l’attraversamento repentino, imprudente e imprevedibile per escludere il concorso di colpa e sollevare l’automobilista da ogni responsabilità, grazie, come anticipato, all’interpretazione e applicazione meticolosa dell’articolo 2054 del Codice civile.